atto ricognitivo della accessione
invertita per edificazione di opera pubblica
Not. Flavia
De Felice
Not. Donatella Quartuccio
Il Comune di
chiede di procedere ad una serie di atti aventi ad oggetto l'intestazione
di aree gią oggetto di occupazione e di edificazione dell'opera pubblica, e di
verificare la possibilitą di stipulare atti unilaterali senza l'intervento
dell'originario proprietario dell'area.
Il Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno ritiene che sia
trascrivibile un atto ricognitivo unilaterale nel quale il Comune debba:
- richiamare gli atti del procedimento di espropriazione e di occupazione di
urgenza con riferimento anche alla dichiarazione di pubblica utilitą;
- precisare le ragioni per cui il fondo debba ritenersi
acquisito per accessione invertita come sostenuto dalla Cass. S.U. 3940/88;
- indicare la data in cui tale acquisizione č avvenuta per effetto della
irreversibile utilizzazione dell'area nella costruzione dell'opera pubblica.
Non voglio dubitare circa la correttezza dell'occupazione acquisitiva,
costruzione giurisprudenziale ormai accettata pressochč pacificamente.
Il dubbio č se una dichiarazione unilaterale tradotta in atto
pubblico basti a trasformare una situazione di fatto in una di diritto.
Quello che si chiede č sia ricevibile un atto che ha funzione
di mero accertamento, giacchč il trasferimento ha causa nel fatto
dell'occupazione e della costruzione, o si tratti di attivitą esclusivamente
giurisdizionale.
Qualora sia considerato ricevibile l'atto come verrą tassato?
E' necessario indicare il valore (ci sono casi in
cui l'indennizzo non č stato ancora quantificato o pagato)?
E', infine, necessaria la determinazione dirigenziale?
Not. Vertere Morichelli
In presenza dei
requisiti indicati dalla Suprema corte il trasferimento della proprietą al
patrimonio della Pubblica amministrazione č immediato, in quanto a titolo
originario.
Secondo la
Cass. 23.09.1997, n.9368, il contratto di trasferimento del fondo come sopra
gią acquisito č nullo, in quanto privo di causa.
Not.
Flavia De Felice
Non si tratta, invero, di stipulare un atto di trasferimento (privo
di causa anche se, secondo il CNN - RQ scheda 23/06/95 - l'accessione invertita
non precluderebbe un atto di cessione volontaria, specie se l'indennizzo non
risulti ancora versato), ma un atto ricognitivo o di accertamento, unilaterale
(?) o bilaterale, al fine di consentire la trascrizione e la voltura.
Not. Giovanni Marasą
Puņ aiutare sapere che l'art.31, c. 21 e 22, L.
23.12.1998 n.448, consentono agli enti
locali di registrare e trascrivere gratuitamente un proprio provvedimento
unilaterale (previa acquisizione del consenso dei proprietari, ritengo da acquisire e tenere agli atti dell'ente)
di avvenuto utilizzo ventennale ad uso pubblico delle aree stradali.
art.31, c. 21 e 22, L. 23.12.1998 n.448
21. In
sede di revisione catastale, č data facoltą agli enti locali, con proprio
provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di
terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni,
previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La
registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono
a titolo gratuito.
Not. Maria Alessandra Panbianco
mpanbianco@notariato.it
Secondo me, se
accertamento deve essere, e' necessario il consenso (avente ad oggetto proprio
la ricognizione dei fatti cosi' come si sono svolti) di chi ha subito
l'evizione dell'area, cioe' del privato che ha un interesse contrario rispetto
alla situazione giuridica che consegue all'accertamento stesso, restando ad
essa vincolato per il futuro.
Not. Alfonso Venturi
Secondo me,
invece, č la conseguenza della generalizzazione del principio dell'autocertificazione.
Not. Maria Alessandra Panbianco
mpanbianco@notariato.it
Il problema,
pero', rimane ed e': e' trascrivibile una dichiarazione sostitutiva =
autocertificazione che proviene dal soggetto che ha un interesse "a
favore" e non "contrario"?
Proprio in tema
di trascrizione, le dichiarazioni unilaterali contemplate (artt. 2655, u.c., e
2668, c. 3, c.c.) debbono provenire dalla parte in danno della quale esse
operano: dall'alienante, quindi.
E questo,
secondo me, e' un principio generale, lo stesso che applicherei anche alle
dichiarazioni di accertamento unilaterali (una volta ammesse, il che e' gia'
difficile in teoria).
Diverso il discorso, per quanto riguarda le volture catastali: qui e' ben conosciuto
lo strumento dell'atto notorio in relazione ai passaggi intervenuti
senza atti legali.
Il problema e' di capire cosa si aspetta il Comune dall'intervento notarile e perche'
non voglia coinvolgere nell'accertamento il privato controinteressato: forse che quei fatti non sono poi cosi'
"pacifici" nel loro svolgimento?
Ci sono altri
"problemi"?