atto ricognitivo della accessione invertita per edificazione di opera pubblica


 

Not. Flavia De Felice

fdefelice@notariato.it

Not. Donatella Quartuccio

dquartuccio@notariato.it


Il Comune di… chiede di procedere ad una serie di atti aventi ad oggetto l'intestazione di aree gią oggetto di occupazione e di edificazione dell'opera pubblica, e di verificare la possibilitą di stipulare atti unilaterali senza l'intervento dell'originario proprietario dell'area.

 
Il Conservatore dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno ritiene che sia  trascrivibile un atto ricognitivo unilaterale nel quale il Comune debba:
- richiamare gli atti del procedimento di espropriazione e di occupazione di urgenza con riferimento anche alla dichiarazione di pubblica utilitą;

- precisare le ragioni per cui il fondo debba ritenersi acquisito per accessione invertita come sostenuto dalla Cass. S.U. 3940/88;
- indicare la data in cui tale acquisizione č avvenuta per effetto della irreversibile utilizzazione dell'area nella costruzione dell'opera pubblica.

Non voglio dubitare circa la correttezza dell'occupazione acquisitiva, costruzione giurisprudenziale ormai accettata pressochč pacificamente.

Il dubbio č se una dichiarazione unilaterale tradotta in atto pubblico basti a trasformare una situazione di fatto in una di diritto.

Quello che si chiede č sia ricevibile un atto che ha funzione di mero accertamento, giacchč il trasferimento ha causa nel fatto dell'occupazione e della costruzione, o si tratti di attivitą esclusivamente giurisdizionale.


Qualora sia considerato ricevibile l'atto come verrą tassato? 

E' necessario indicare il  valore  (ci sono casi in cui l'indennizzo non č stato ancora quantificato o pagato)?


E', infine, necessaria la determinazione dirigenziale?

 

 


 

Not. Vertere Morichelli

vmorichelli@notariato.it

In presenza dei requisiti indicati dalla Suprema corte il trasferimento della proprietą al patrimonio della Pubblica amministrazione č immediato, in quanto a titolo originario.

Secondo la Cass. 23.09.1997, n.9368, il contratto di trasferimento del fondo come sopra gią acquisito č nullo, in quanto privo di causa.

 

 


 

Not. Flavia De Felice

fdefelice@notariato.it

 
Non si  tratta, invero,  di stipulare un atto di trasferimento (privo di causa anche se, secondo il CNN - RQ scheda 23/06/95 - l'accessione invertita non precluderebbe un atto di cessione volontaria, specie se l'indennizzo non risulti ancora versato), ma un atto ricognitivo o di accertamento, unilaterale (?) o bilaterale, al fine di consentire la trascrizione e la voltura.

 

 



Not. Giovanni Marasą

gmarasą@notariato.it

 

Puņ aiutare sapere che l'art.31, c. 21 e 22, L. 23.12.1998  n.448, consentono agli enti locali di registrare e trascrivere gratuitamente un proprio provvedimento unilaterale (previa acquisizione del consenso dei  proprietari, ritengo da acquisire e tenere agli atti dell'ente) di avvenuto utilizzo ventennale ad uso pubblico delle aree stradali.

 

 

art.31, c. 21 e 22, L. 23.12.1998  n.448

 

21. In sede di revisione catastale, č data facoltą agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

 

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

 

 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco
mpanbianco@notariato.it

 

Secondo me, se accertamento deve essere, e' necessario il consenso (avente ad oggetto proprio la ricognizione dei fatti cosi' come si sono svolti) di chi ha subito l'evizione dell'area, cioe' del privato che ha un interesse contrario rispetto alla situazione giuridica che consegue all'accertamento stesso, restando ad essa vincolato per il futuro.




 

Not. Alfonso Venturi

aventuri@notariato.it

 

Secondo me, invece, č la conseguenza della generalizzazione del principio dell'autocertificazione.
 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco
mpanbianco@notariato.it

 

Il problema, pero', rimane ed e': e' trascrivibile una dichiarazione sostitutiva = autocertificazione che proviene dal soggetto che ha un interesse "a favore" e non "contrario"?

Proprio in tema di trascrizione, le dichiarazioni unilaterali contemplate (artt. 2655, u.c., e 2668, c. 3, c.c.) debbono provenire dalla parte in danno della quale esse operano: dall'alienante, quindi.

 

E questo, secondo me, e' un principio generale, lo stesso che applicherei anche alle dichiarazioni di accertamento unilaterali (una volta ammesse, il che e' gia' difficile in teoria).


Diverso il discorso, per quanto riguarda le volture catastali: qui e' ben conosciuto lo strumento dell'atto notorio in relazione ai passaggi intervenuti
senza atti legali.


Il problema e' di capire cosa si aspetta il Comune dall'intervento notarile e perche' non voglia coinvolgere nell'accertamento il privato  controinteressato: forse che quei fatti non sono poi cosi' "pacifici" nel loro svolgimento?

Ci sono altri "problemi"?